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A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data dei 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si fara' riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennita' di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entita' dell'indennita' di contingenza e' pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile nonche' ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1986 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art1 · fonte su Normattiva