Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni. Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 380/1991

    Questione inammissibile
    10 ottobre 1991

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 124/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza

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  • Ordinanza n. 246/1991

    Questione inammissibile
    30 maggio 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferi…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza

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  • Sentenza n. 124/1991

    Illegittimità dichiarata
    26 marzo 1991

    Non può condividersi l'interpretazione dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, secondo la quale - a differenza da quanto ritenuto, nell'impugnarlo, dal giudice a quo, in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 697 del 1988 - lo stesso articolo, nell'ultimo periodo del primo comma, non vieterebbe il calcolo dell'indennità di contingenza anche sulla quattordicesima mensilità, ma soltanto l'applicazione al calcolo di sistemi di indicizzazione diversi da quello del settore industriale e più onerosi per il costo del lavoro. Ed è anche da escludere che tale interpretazione - che vanifica l'ultimo inciso della disposizione (e "limitatamente a tali elementi") riducendola a mera ripetizione della normativa contenuta nella prima parte del comma - trovi conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

    Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-03-31;91~art2 · fonte su Normattiva