Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989. 317 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le imprese previste dall'art. 1 possono avere la forma di societa' o ditte estere oppure di societa' italiane. Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e luogo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

tolto: a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di societa' o ditte estere o di societa' italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia;

tolto: b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di societa' italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni puo' superare il 50 per cento dell'intero capitale purche', per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta. Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di societa' italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento. Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro. T debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo. L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'art. 1, salva l'applicabilita' dell'art. 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art4 · fonte del testo