Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1952 al 1 gennaio 1989. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'Erario dello Stato. Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata, parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato, L'incameramento totale o parziale ha luogo con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, e' soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art4 · fonte del testo