Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e' sostituito dal seguente: "3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 14 marzo 2002
