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Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti: "Art. 2-bis. - Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perche' indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altrose le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonche' se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istitutoi' di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale". "Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale e' stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entita' dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando e' dimostrata la legittima provenienza dei beni. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma". "Art. 2-quater. - Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, e' eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, ne' il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi".

Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/1994

    Questione inammissibile
    19 maggio 1994

    La questione di costituzionalità sollevata denunciando l'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale che, in caso di confisca a favore dello Stato di beni dell'indiziato mafioso, consentano ai creditori - per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del prevenuto - di conservare sui beni confiscati la garanzia patrimoniale dei loro crediti, mira ad una pronuncia additiva cui non corrisponde una soluzione obbligata, ma una pluralità di possibili interventi variamente articolati, vuoi sul piano strettamente processuale (concedendo ai creditori di agire nell'ambito del procedimento di prevenzione e/o della procedura fallimentare), vuoi sul piano sostanziale (rendendo la confisca inopponibile ai creditori ovvero contrapponendo ad essa altri fatti giuridici), onde il risultato additivo richiesto esula dal potere decisorio della Corte, implicando discrezionalità legislativa. (Inammissibilità - alla stregua della sua prospettazione - della questione di costituzionalità dell'art. 2 ter, comma quinto, L. n. 575 del 1965, come modificato e integrato dall'art. 14, L. n. 646 del 1982, nonché dello stesso art. 2 ter, comma terzo, L. n. 575 cit., e dell'art. 4, d.l. n. 230 del 1989, convertito in L. n. 282 del 1989). - Su questione analoga (risolta, invece, nel senso della manifesta inammissibilità per indeterminatezza dell' oggetto e genericità nell'indicazione delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati), v. O. n. 455/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 27 cost. · Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 14 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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  • Ordinanza n. 721/1988

    Questione inammissibile
    23 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., con ordinanza del 29 dicembre 1983 del Tribunale di Catanzaro - dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Così deciso…

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 14 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art14 · fonte su Normattiva