L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "L'allontanamento abusivo dal comune ((o dalla frazione di comune)) di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni e' consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".

Testo vigente dal 13 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art17 · fonte su Normattiva