Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982. Leggi il testo vigente →
L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni e' consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".
Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982
