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Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. La sentenza con la quale e' disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-ter e dall'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' notificata all'interessato, il quale puo' proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.
Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 7 aprile 1990
