Art. 55 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1960
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SISTEMA ELETTORALE - T.U. N. 570 DEL 1960, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76 - ANALISI DELLE NORME IMPUGNATE - CONTRASTO CON ART. 48, SECONDO COMMA COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76).
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 48, secondo comma Cost., che disciplinano le elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti non e' fondata poiche' tali norme riconoscono a tutti i candidati e a tutti gli elettori gli stessi diritti con le stesse limitazioni. Non contrasta col principio dell'uguaglianza del voto, consacrato nell'art. 48, secondo comma, Cost., quel sistema elettorale maggioritario secondo il quale, per evitare che tutti i seggi disponibili vadano alla lista di maggioranza, il numero dei candidati d'ogni lista non puo' superare i quattro quinti dei seggi disponibili e, ogni elettore potendo votare candidati di liste diverse, i seggi vengono assegnati a coloro che, indipendentemente dalla lista a cui appartengono, abbiano conseguito il maggior numero di voti. La norma, secondo cui un candidato subentra ad un altro che ha conseguito un maggior numero di voti, ma risulta poi ineleggibile, non puo' dirsi costituzionalmente illegittima sul riflesso che in tal modo, i voti dati a chi risulta ineleggibile finiscano per aver meno valore dei voti andati agli eleggibili: infatti il principio dell'uguaglianza del voto non puo' spiegare i suoi effetti sino al punto da rendere necessario, in tutti i casi di ineleggibilita', il rinnovo della consultazione elettorale o da rendere efficienti i suffragi dati a persone che per legge non possono riceverli. Poiche' nel c. d. sistema maggioritario i voti sono dati ai singoli candidati e non alle liste, non costituisce travisamento dei risultati elettorali la possibilita' che, dichiarati ineleggibili alcuni candidati della lista di maggioranza, i loro seggi vadano alla lista minoritaria che ottenga con cio' il maggior numero dei seggi.
Riguarda ancheart. 65 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 76 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 28 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 64 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9
La L. 23 marzo 1956, n. 136 ha disposto (con l'art. 40) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 63 del d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203.…
Art. 83 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.…
Art. 43 — Abrogazioni
… febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.…
Art. 57
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°) COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N…
Art. 243
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 243 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283…
Art. 64 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36
… allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3) NUMERO ABROGATO…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art55 · fonte su Normattiva