Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo". La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresi' ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;533~art1 · fonte su Normattiva