Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1980

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 1980

    L'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, che impone al giudice, nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita, di valutare che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, presuppone, con la locuzione "nuovamente", la già accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati da identificarsi in quello o in quelli per cui si procede, non essendovi alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato stesso. Sotto tale profilo, la norma in parola viola il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale impedisce - fino alla sentenza definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. (Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente all'avverbio "nuovamente").

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

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  • Ordinanza n. 28/1985

    Altra decisione
    30 gennaio 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della libertà provvisoria ai minorenni imputati dei reati tassativamente indicati in detta norma. L'art. 1 predetto è stato, infatti, espressamente abrogato dall'art. 28 della predetta legge 28 luglio 1984, n. 398, concernente "Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria".

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 28 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria

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  • Sentenza n. 134/1984

    Questione infondata
    4 maggio 1984

    L'art. 1, quarto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (tutela dell'ordine pubblico) - che nei casi in cui la libertà provvisoria è vietata, ammette tuttavia che si possa richiederla per motivi di salute - e l'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che, a sua volta, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura, regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in particolare, così come è stato riconosciuto da costante giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia non suscettibili di adeguata cura in regime di detenzione, facendo assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale per la concessione della libertà provvisoria, quando questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto infermo. In base a tali disposizioni è evidente che la compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, - compatibilità che giustifica il diniego della concessione della libertà provvisoria - in tanto può validamente affermarsi in quanto concorrano le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie. Cosicché la predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura non può - quando il trasferimento sia necessario - considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi ad una più o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione, ma costituisce parte integrante del provvedimento sulla libertà provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilità che sta alla base del diniego del beneficio. E di conseguenza, quando la domanda di libertà provvisoria sia stata respinta (come nel caso di specie), dal giudice istruttore, la mancata predisposizione del trasferimento ben può costituire motivo dell'eventuale appello al tribunale, senz'altro competente a pronunciarsi (nell'ambito dei poteri decisionali previsti dall'art. 515 c.p.p.) anche sul difetto di tale elemento essenziale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost., degli art. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975, n. 152, 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, 277 e 281 c.p.p., sollevate in base all'assunto che in virtù di tali norme, il giudice istruttore potesse, nei casi suddetti, negare la libertà provvisoria senza predisporre il trasferimento del detenuto, con provvedimento non sindacabile, al riguardo, in appello, dal Tribunale).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art1 · fonte su Normattiva