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Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila. La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale e' aumentata della meta' se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena e' della reclusione da dieci a venti anni e della multa ((da lire quattro milioni a lire dodici milioni)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346".
Testo in vigore dal 2 gennaio 1992 al 13 luglio 1999
