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Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila. La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale e' aumentata della meta' se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena e' della reclusione da dieci a venti anni e della multa ((da lire quattro milioni a lire dodici milioni)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1992 al 13 luglio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2013

    Questione infondata
    13 giugno 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533, come sostituito dall'art. 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 ai delitti di furto in abitazione (art. 624- bis cod. pen.) aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 della legge n. 533 del 1977. Il giudice a quo muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che nel caso di furto in abitazione la pena prevista dal comma 2 dell'impugnato art. 4 trovi applicazione in relazione al solo oggetto materiale della condotta (armi, munizioni ed esplosivi), quand'anche esso non sia collocato nei luoghi indicati nel comma 1 (armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi). Tale interpretazione contrasta con la chiara lettera della disposizione censurata, la quale richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie del furto di armi in abitazione, non solo che il furto sia commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi (art. 4, comma 1, della legge n. 533 del 1977), ma anche che esso sia commesso «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624- bis cod. pen.). - Per ipotesi di non fondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente: ex plurimis , sentenza n. 310/2008; ordinanza n. 321/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 Disposizioni in materia di ordine pubblico · Art. 10 Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;533~art4 · fonte su Normattiva