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Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente". 3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvedera' con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonche' alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 315/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 255/1994

    Questione infondata
    23 giugno 1994

    Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non è frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalità è rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico è più elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni così numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarietà della scelta del termine di 150 giorni è proprio la gradualità attraverso la quale si è pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini più brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficoltà organizzative con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 22 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art22 · fonte su Normattiva