Art. 22
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Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente". 3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvedera' con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonche' alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993
