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L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 142. - (Ricorso e rapporto al prefetto) - 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonche' ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore. 3. Il prefetto procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore puo' proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio e' disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge. 5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 315/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art23 · fonte su Normattiva