Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 13 — Attuazione dei piani di recupero

I commi quinto, e sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente: " I piani di recupero sono attuati:

  • a)dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
  • b)dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
  • 1)per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonche', limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
  • 2)per l'adeguamento delle urbanizzazione;
  • 3)per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida puo' essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualemente incluso". E' in facolta' del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a societa' miste alle quali partecipi anche il comune.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art13 · fonte su Normattiva