(Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ".

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art4 · fonte su Normattiva