Art. 5 — Proroga di termine
Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.
Testo vigente dal 17 maggio 1999
