Art. 5 — Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze armate
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All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 1 All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 1 Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni. 1 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 aprile 2001
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, nell'introdurre il comma 3-ter all'art. 5. della L. 8 agosto 1990, n. 231, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni". Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001".
Testo in vigore dal 4 luglio 2001 al 22 gennaio 2003
