Art. 5 — Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze armate
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All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 1 All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2002, N. 295)). All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 aprile 2001
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, nell'introdurre il comma 3-ter all'art. 5. della L. 8 agosto 1990, n. 231, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni". Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001".
Testo in vigore dal 22 gennaio 2003 al 9 ottobre 2010
