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Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere.

Testo in vigore dal 5 novembre 1960 al 29 maggio 1966

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