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Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310
1con decorrenza dal 1 aprile 1966
Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire quattrocento."
Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 4 marzo 1974
