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Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310
1con decorrenza dal 1 aprile 1966
Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire quattrocento."
D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
2con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 nel modificare il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800.
Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
