Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Art. 14 — Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità
Le pensioni di invalidita' e di anzianita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
