Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 13 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

La pensione annua diretta non puo' essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianita', e a lire 108.000, per le pensioni di invalidita'. Il predetto minimo spetta anche se superi i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non e', tuttavia, dovuto:

  • a)quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilita', per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sara', corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;
  • b)quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo. La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sara' variata in relazione, alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 24 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 13 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art7 · fonte su Normattiva