A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' aumentato a lire 461.500 annue. Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 ottobre 1973, n 672

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1971

La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della Pensione".

Testo vigente dal 27 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art2 · fonte su Normattiva