Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/1984

    Altra decisione
    28 dicembre 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - degli artt. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e 502 cod. proc. pen., "nella parte in cui consentono la conclusione del procedimento instaurato con rito direttissimo, prima della pronuncia del Tribunale, competente ai sensi della legge citata, in ordine alla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale", postoché, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, è intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (contenente nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito integralmente il testo dell'art. 263 - bis cod. proc. pen., fondamentale in ordine al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, eliminando dal primo comma le parole "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio", per cui appare opportuno valutare l'eventuale incidenza del nuovo assetto normativo sulla proposta questione di legittimità costituzionale. - O. n. 305/1984.

    Art. 502 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art17 · fonte su Normattiva