1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art64 · fonte su Normattiva