L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dalla seguente: "Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, puo' provvisoriamente emettere mandato d'arresto".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art22 · fonte su Normattiva