I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o piu' sezioni penali del tribunale, la cui composizione e' indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione e' totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 225/1985

    Questione infondata
    25 luglio 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter cod. proc. pen. e 25 l. 12 agosto 1982, n. 532 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma - sotto il profilo che, essendo nell'intento del legislatore differenziare, quanto alla composizione, il giudice competente al riesame dei provvedimenti restrittivi da quello competente nel merito, la nuova normativa sarebbe di difficile applicazione al rito militare ispirato invece alla regola della costante identità fra i due giudici - in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, è stata già dichiarata infondata. - S. n. 50 del 9 febbraio 1985.

    Art. 263-bis c.p.p. · Art. 25 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 3 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 8 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

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  • Sentenza n. 50/1985

    Questione infondata
    22 febbraio 1985

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, disciplinanti le richieste di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 32 della citata legge, le norme riguardanti le suddette richieste si applicano esclusivamente ai provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore della legge, circostanza questa non ricorrente nella specie, posto che il provvedimento restrittivo della libertà personale era stato emesso il 25 maggio 1982 e, quindi, anteriormente al 29 agosto 1982, data di entrata in vigore della legge.

    Art. 263-bis c.p.p. · Art. 25 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 3 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art25 · fonte su Normattiva