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((A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta e' liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento)).

Testo in vigore dal 20 ottobre 1977 al 27 luglio 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 569/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Manifesta infondatezza della questione in quanto incentrata su norma diversa da quelle disciplinanti la materia (art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni) concernenti un sistema di "compensazione", entro presupposti e limiti determinati, in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (sistema ampliato e modificato dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154), e in considerazione, altresì, della non comparabilità del tertium comparationis indicato, con riferimento all'I.V.A., nell'ordinanza di rimessione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi · Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art1 · fonte su Normattiva