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[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge: Art. 1

[4]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 569/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Manifesta infondatezza della questione in quanto incentrata su norma diversa da quelle disciplinanti la materia (art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni) concernenti un sistema di "compensazione", entro presupposti e limiti determinati, in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (sistema ampliato e modificato dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154), e in considerazione, altresì, della non comparabilità del tertium comparationis indicato, con riferimento all'I.V.A., nell'ordinanza di rimessione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi · Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art1 · fonte su Normattiva