Art. 11 — Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea
Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attivita' subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attivita' di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
