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L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art5 · fonte del testo