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Principi La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

  • a)promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonche' quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
  • b)riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificita', assicurando altresi' la tutela dei lavoratori del settore;
  • c)riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
  • a)le attivita' teatrali;
  • b)le attivita' liriche, concertistiche, corali;
  • c)le attivita' musicali popolari contemporanee;
  • d)le attivita' di danza classica e contemporanea;
  • e)le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo viaggiante;
  • f)le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;
  • g)i carnevali storici e le rievocazioni storiche. La Repubblica riconosce altresi':
  • a)il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
  • b)il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
  • c)la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
  • d)la tradizione dei corpi di ballo italiani;
  • e)l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
  • f)l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
  • a)la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';
  • b)la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
  • c)le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
  • d)il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
  • e)l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
  • f)il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
  • g)lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
  • h)la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
  • i)la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
  • l)la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
  • m)l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
  • n)le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';
  • o)le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 12 dicembre 2017 al 18 agosto 2022

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