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Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

  • a)lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
  • b)lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. 1 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

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Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al suddetto articolo sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari............... 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti................ 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli............. 1.820.000 2.675.000".

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360

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con decorrenza dal 1 luglio 1996

Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 4, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari............... 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti................ 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli............. 1.820.000 2.675.000".

Testo in vigore dal 25 luglio 1996 al 18 agosto 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art4 · fonte su Normattiva