Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Art. 4 — Assegno funzionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1990 al 7 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →
Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:
- a)lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
- b)lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 7 ottobre 1995
