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Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 12 14 20 24 Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 9 Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 9 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 9 Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

9

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

12

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»". Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data".

14

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

20

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

24

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021 al 18 ottobre 2022

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urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art17 · fonte su Normattiva