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Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. (( Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. ))
Testo in vigore dal 26 dicembre 2000 al 29 dicembre 2002
