Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 1815 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi". Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".

Testo vigente dal 9 marzo 1996

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/2002

    Altra decisione
    30 gennaio 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente - alla luce della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.

    Art. 1815 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 236/2000

    Questione inammissibile
    22 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse, la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.

    Art. 1815 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art4 · fonte su Normattiva