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Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, puo' autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.

Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-15;543~art3 · fonte del testo