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L'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e' sostituito dal seguente: "Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per la esplicazione della propria attivita', secondo le necessita' dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente art. 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministero del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi. Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura".

Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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