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Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile. In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'art. 2. A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali puo' essere anticipato ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo cime essi possano provvedere, con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 415, pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art4 · fonte del testo