Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di valore stabiliti per la loro competenza.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
