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Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente: "3-bis. E' in facolta' del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per esso previsti".

Testo in vigore dal 24 dicembre 2001 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-12-21;442~art6 · fonte su Normattiva