La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non e' pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura. Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art14 · fonte su Normattiva