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[1]Quando la Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia tratti oggetti gia' di competenza del cessato Consiglio agrario Provinciale, Comitato per l'istruzione professionale dei contadini, Amministrazione provinciale, Commissione o Comitato zootecnico, Comitato forestale o altri oggetti in materia agraria e forestale, alle adunanze della Sezione stessa intervengono di pieno diritto, alle stesse condizioni degli altri membri del Consiglio di cui all'articolo 4, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il funzionario preposto al servizio forestale della Provincia.

[2]In tali casi, l'incarico di riferire spetta, rispettivamente, al direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura sugli oggetti riguardanti l'agricoltura in genere, l'allevamento del bestiame e le industrie agrarie, e al funzionario preposto al servizio forestale della Provincia sugli oggetti riguardanti la materia forestale.

[3]Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano nei casi in cui la Sezione sia chiamata ad esprimere, sui detti oggetti, il solo parere consultivo.

[4]Ai membri elencati nell'art. 4, comma secondo, del citato R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sono aggiunti:

[5]l'intendente di finanza della Provincia;

[6]il direttore superiore della Regia dogana, in sostituzione del direttore locale di cui al n. 9 di detto comma;

[7]un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, designato dall'Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando la Sezione predetta tratti oggetti inerenti al collocamento della mano d'opera.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;16~art2 · fonte del testo