Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 299 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I redditi considerati dall'art. 18, lettera c), della legge 18 aprile 1926, n. 731, quando risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attivita' agrarie che non siano contemplati dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonche' in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attivita' industriali o commerciali, sono soggetti all'imposta dei Consigli provinciali dell'economia per l'ammontare iscritto nei ruoli stessi, indipendentemente dall'esistenza o comunque dal carattere dell'azienda o esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attivita' professionale.
tolto: Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, in virtu' di leggi speciali, ovvero quando possano dar luogo a tassazione a norma dell'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulla tassa di patente, benche' non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle dette categorie, i medesimi Consigli provinciali dell'economia avranno facolta' di procedere ad accertamenti diretti.
tolto: Il limite d'imposta risultante dall'art. 20, penultimo comma, della detta legge 18 aprile 1926, n. 731, nei riguardi dei redditi assoggettabili a tassa di patente, e' abrogato.
tolto: L'imposta stabilita a favore dei Consigli provinciali dell'economia dal detto art. 18, lettera c), della citata legge 18 aprile 1926, n. 731, gode non solo dei privilegi di cui al successivo art. 19 di tale legge, ma altresi' di quelli di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.
tolto: Sino a quando non sara' emanato il regolamento per la esecuzione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, e modificati in conseguenza i regolamenti speciali dei Consigli stessi, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-03;16~art3 · fonte del testo