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[1]Le facolta' conferite al Governo del Re dall'art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, dall'art. 17, secondo comma, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dagli articoli 3, primo comma, e 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a integrare e anche a modificare, in sede di testo unico, le leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
