Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1994 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale". AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-12;30~art1 · fonte su Normattiva